ho letto un articolo riguardante all'uso improprio del drone o del multirotori per chi é interessato lo può visualizzare in questo link
http://www.dronezine.it/11249/sapr-che- ... ento-enac/
sanzioni previste dall'enac
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Re: sanzioni previste dall'enac
Quell'articolo è applicabile ad un uso PROFESSIONALE COMMERCIALE di qualsiasi Aeromobile , che sia un Drone , un Aereo , un velivolo a controllo remoto qualsiasi, fatto salvo che anche per le attivita' aeromodellistiche e' proibito qualsiasi volo che non sia a VISTA e non puo' e non deve essere assistito da dispositivi OTTICI od ELETTRONICI di ausilio al volo.
Carlo Colella
Re: sanzioni previste dall'enac
Il Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto"
Il Codice della Navigazione, all'articolo 743 come emendato dal decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, prevede nella definizione di aeromobile i mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR):
"Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia".
Il Regolamento, distingue due tipologie di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto:
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), mezzi impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate (lavoro aereo).
Aeromodelli, mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione.
Il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto entrerà in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nel sito internet dell'Ente avvenuta il 17 dicembre 2013, e a breve verrà seguito da una Circolare applicativa.
Al fine di determinare i requisiti da soddisfare per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto in due categorie di peso:
inferiore a 25 kg
uguale o maggiore a 25 kg
Sistemi con APR di massa al decollo massima minore di 25 kg
Per quanto attiene i mezzi del segmento inferiore, utilizzati in operazioni di volo non critiche, è stato introdotto il concetto di "autocertificazione". Per tale tipo di operazioni, la responsabilità è lasciata all'operatore che valuta la criticità e l'idoneità del sistema. Le operazioni critiche, invece, sono autorizzate dall'ENAC, sulla base di accertamenti, che tengono conto della complessità del sistema e della criticità degli scenari operativi. Le operazioni di volo non critiche sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi. Il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali costituiscono, invece, operazioni critiche.
Sistemi con APR di massa al decollo massima maggiore o uguale a 25 kg
Per i Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto di peso superiore ai 25 kg, invece, è sempre prevista una certificazione del mezzo aereo e una autorizzazione all'operatore aereo, indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo.
Per tali mezzi, infatti, si mantiene la stessa tipologia di regolamentazione in uso per gli aeromobili tradizionali, certificazioni di aeronavigabilità e autorizzazione all'impiego.
Il Codice della Navigazione, all'articolo 743 come emendato dal decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, prevede nella definizione di aeromobile i mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR):
"Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia".
Il Regolamento, distingue due tipologie di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto:
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), mezzi impiegati o destinati all'impiego in operazioni specializzate (lavoro aereo).
Aeromodelli, mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione.
Il Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto entrerà in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nel sito internet dell'Ente avvenuta il 17 dicembre 2013, e a breve verrà seguito da una Circolare applicativa.
Al fine di determinare i requisiti da soddisfare per operare e le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, il Regolamento suddivide i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto in due categorie di peso:
inferiore a 25 kg
uguale o maggiore a 25 kg
Sistemi con APR di massa al decollo massima minore di 25 kg
Per quanto attiene i mezzi del segmento inferiore, utilizzati in operazioni di volo non critiche, è stato introdotto il concetto di "autocertificazione". Per tale tipo di operazioni, la responsabilità è lasciata all'operatore che valuta la criticità e l'idoneità del sistema. Le operazioni critiche, invece, sono autorizzate dall'ENAC, sulla base di accertamenti, che tengono conto della complessità del sistema e della criticità degli scenari operativi. Le operazioni di volo non critiche sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale, in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi. Il sorvolo di aree congestionate o di infrastrutture industriali costituiscono, invece, operazioni critiche.
Sistemi con APR di massa al decollo massima maggiore o uguale a 25 kg
Per i Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto di peso superiore ai 25 kg, invece, è sempre prevista una certificazione del mezzo aereo e una autorizzazione all'operatore aereo, indipendentemente dalla criticità delle operazioni di volo.
Per tali mezzi, infatti, si mantiene la stessa tipologia di regolamentazione in uso per gli aeromobili tradizionali, certificazioni di aeronavigabilità e autorizzazione all'impiego.
Carlo Colella